| Capitolo I |
Capitolo II |
Capitolo IV |
Capitolo VII |
| Costituzione-mezzi-scopi-soci |
Organi sociali |
Il consiglio di amministrazione | Disposizioni Generali |
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Articolo I È costituita in Lerici la Soc. di Pubblica Assistenza denominata "CROCE ROSSO-BIANCA" la quale ha iniziato la sua attività dal 1" Dicembre 1899. Articolo II La Società ha per scopo di effettuare, senza scopo di lucro,sia verso Soci che verso terzi, attività di volontariato nei campi dell'assistenza, del trasporto ammalati, del soccorso,del trasporto funebre,del servizio funebre, dell'intervento in calamità, degli interventi di pubblica utilità, dello spegnimento di incendi boschivi, della protezione civile, della protezione dell'ambiente, e di quanto altrimenti previsto dalle leggi sul volontariato, o di emergente nella gestione del dolore o dell'aiuto reciproco, ivi comprese sia la fase operativa,che l'addestramento, che la conoscenza e la valorizzazione dei principi. Articolo III La Società si compone di 5 categorie di soci: 1)Soci Onorari, sono coloro che con copiose elargizioni e con particolare interessamento contribuiscono all'incremento ed alla valorizzazione materiale e morale dell'associazione. 2) Soci Benemeriti, vi appartengono coloro che iscritti alla Società se ne distinguono con atti di coraggio e di abnegazione in modo da essere segnalati come degno esempio di esponenti del sodalizio. 3) Soci contribuenti, sono coloro che impossibilitati dalle loro occupazioni a prestare il regolare servizio pagano una tassa annuale di contribuzione. 4) Soci effettivi, i quali prestano effettivo servizio con le modalità previste da apposito regolamento sancito dal consiglio di amministrazione. 5) Soci volontari, sono coloro che non avendo ancora raggiunta l'età per essere iscritti nella società fanno una specie di noviziato, compiono o servizi minori o si preparano a diventare i futuri militi. Articolo IV Tutti i soci, tranne gli onorari e benemeriti, sono sottoposti al pagamento della tessera annuale. L'importo annuo della tessera sociale, e le modalità del tesseramento verranno determinati anno per anno dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla assemblea. Articolo V Ogni cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età, che abbia regolare sviluppo fisico e che sia incensurato potrà far parte della società sia come milite effettivo che contribuente su proposta di due soci che rispondono di lui e salvo appro-vazioni del consiglio. Articolo VI La qualifica di socio si perde per decesso, per decadenza,per volontarie dimissioni e per radiazione. E' da considerarsi decaduto il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno e comunque dopo essere stato invitato a mezzo lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione amministrativa. La radiazione proposta dal consiglio ed approvata dalla assemblea dei soci nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali compiendo gravi atti e danneggiando in qualunque modo l'interesse morale, materiale e il prestigio e il buon nome dell'associazione. Articolo VII L'associazione provvede al suo finanziamento: a) con i contributi dei soci; b) con i contributi volontari e donazione di persona od c) con i proventi eventuali di qualsiasi natura sempreché si possono accettare senza venir meno alla dignità ad al decoro della associazione e non abbiano signifìcazione contraria alle leggi vigenti e ai poteri dello Stato; d) con gli eventuali proventi dei servizi prestati e dalle attività dalle gestioni speciali. Articolo VIII Il patrimonio della associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della associazione. |
Articolo IX Gli organi sociali della associazione sono:
Articolo X L 'assemblea è costituita da tutti
i soci di età non inferiore
ad anni 18. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio
Articolo XI L 'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione in sessione ordinaria entro il primo semestre di ogni anno e: a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; b) nomina l'ufficio elettorale; c) delibera su tutte le altre materie che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo XII L'assemblea dei soci è convocata
in sessione straordinaria: a) ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.
Articolo XIII La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso esposto nella sede sociale e mediante manifesti affissi almeno cinque giorni prima di quello stabilito indicando chiaramentegli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
Articolo XIV L' Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ed in loro assenza dal Consigliere più anziano di età. Quando l' Assemblea dovrà discutere e deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario dell' Associazione e sugli oggetti che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.
Articolo XV L ' Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria
è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le procure concorrono a formare il numero legale.
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Articolo XVI Il Consiglio di Amministrazione è composto di 11 membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Direttore dei Servizi,un Direttore Sanitario, un Segretario, un Cassiere, cinqueConsiglieri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Articolo XVII Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla Assemblea. Il consiglio di Amministrazione provvede: a) all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.
b) promuove, quando occorre, la modifica dello statuto
e dell'atto costitutivo.c )
delibera i regolamenti. Articolo XVIII Il Consiglio di Amministrazione si aduna
in sessione ordinaria
entro la prima decade del mese, ed in sessione straordinaria
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure
se i Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata
al Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni
occorre l'intervento della metà più 1 dei suoi componenti
ed il voto della maggioranza dei presenti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente
o dal Segretario.
I membri che non intervengono a tre adunanze consecu-tive
senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati de caduti
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Articolo XXIII Quando la società si trovasse per
deficienza di iscritti e
per mancanza di mezzi nella impossibilità di funzionare si
decreterà il suo scioglimento dai soci rimasti. Il materiale dovrà
essere consegnato al Municipio che ne potrà fare uso con
l'obbligo però di cederlo gratuitamente a quella Società od
Associazione che venisse fondata a Lerici con scopi identici
ed affini a quelli della Pubblica Assistenza. L 'attivo di Cassa Articolo XXIV Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge. Registrato a Sarzana 1'8/8/66 n. 868 GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA ESTRATTO dal processo verbale della Seduta 6-12- 79 Presenti n. 10
DELIBERAZIONE N. 5825 Prot. 60934
OGGETTO: Riconoscimento di Ente Morale con personalità
giuridica di Diritto Privato: Associazione di Pubblica Assistenza LA GIUNTA REGIONALEVista l'istanza dell'11/9/1974 del Presidente della Associazione
Pubblica Assistenza "Croce Rosso-Bianca" di Lerici -Via Matteotti,
9 Visto l'atto costitutivo datato 31/7/1966
rogato dal Notaro
Dott. Paolo PUCCI iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di La Spezia e Massa, repertorio n. 41584/4489, dal
quale si evince che l'associazione "Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca" A voti unanimi DELIBERA di riconoscere alI' Associazione "Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca" con sede in Lerici (SP) -Via Matteotti, 9, la personalità giuridica di diritto privato. Di approvare l'allegato Statuto dell'Ente, composto di 23 articoli. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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Capitolo V |
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| I Revisori | |||
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Articolo XIX Il controllo della amministrazione della
associazione è affidato
ad un Collegio di 3 revisori eletti nella consultazione elettorale
i quali eleggono tra di loro il Presidente essi dura-no in carica |
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| Capitolo VI | |||
| Disposizioni Speciali | |||
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Articolo XX I modi di nominare la pianta organica,
i diritti e i doveri, Articolo XXI Sono pure materia di disposizioni regolamentari
il modo Articolo XXII La Società ha un proprio vessillo
sul cui drappo è impresso
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