STATUTO SOCIALE
 
Capitolo I

Capitolo II

Capitolo IV

Capitolo VII

Costituzione-mezzi-scopi-soci

Organi sociali

Il consiglio di amministrazione Disposizioni Generali

Articolo I

È costituita in Lerici la Soc. di Pubblica Assistenza denominata "CROCE ROSSO-BIANCA" la quale ha iniziato la sua attività dal 1" Dicembre 1899.

Articolo II

La Società ha per scopo di effettuare, senza scopo di lucro,sia verso Soci che verso terzi, attività di volontariato nei campi dell'assistenza, del trasporto ammalati, del soccorso,del trasporto funebre,del servizio funebre, dell'intervento in calamità, degli interventi di pubblica utilità, dello spegnimento di incendi boschivi, della protezione civile, della protezione dell'ambiente, e di quanto altrimenti previsto dalle leggi sul volontariato, o di emergente nella gestione del dolore o dell'aiuto reciproco, ivi comprese sia la fase operativa,che l'addestramento, che la conoscenza e la valorizzazione dei principi.

Articolo III

La Società si compone di 5 categorie di soci:

1)Soci Onorari, sono coloro che con copiose elargizioni e con particolare interessamento contribuiscono all'incremento ed alla valorizzazione materiale e morale dell'associazione.

 2) Soci Benemeriti, vi appartengono coloro che iscritti alla Società se ne distinguono con atti di coraggio e di abnegazione in modo da essere segnalati come degno esempio di esponenti del sodalizio.

3) Soci contribuenti, sono coloro che impossibilitati dalle loro occupazioni a prestare il regolare servizio pagano una tassa annuale di contribuzione.

4) Soci effettivi, i quali prestano effettivo servizio con le modalità previste da apposito regolamento sancito dal consiglio di amministrazione.

5) Soci volontari, sono coloro che non avendo ancora raggiunta l'età per essere iscritti nella società fanno una specie di noviziato, compiono o servizi minori o si preparano a diventare i futuri militi.

Articolo IV

Tutti i soci, tranne gli onorari e benemeriti, sono sottoposti al pagamento della tessera annuale. L'importo annuo della tessera sociale, e le modalità del tesseramento verranno determinati anno per anno dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla assemblea.

Articolo V

Ogni cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età, che abbia regolare sviluppo fisico e che sia incensurato potrà far parte della società sia come milite effettivo che contribuente su proposta di due soci che rispondono di lui e salvo appro-vazioni del consiglio.

Articolo VI

La qualifica di socio si perde per decesso, per decadenza,per volontarie dimissioni e per radiazione. E' da considerarsi decaduto il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno e comunque dopo essere stato invitato a mezzo lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione amministrativa. La radiazione proposta dal consiglio ed approvata dalla assemblea dei soci nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali compiendo gravi atti e danneggiando in qualunque modo l'interesse morale, materiale e il prestigio e il buon nome dell'associazione.

Articolo VII

L'associazione provvede al suo finanziamento: a) con i contributi dei soci; b) con i contributi volontari e donazione di persona od c) con i proventi eventuali di qualsiasi natura sempreché si possono accettare senza venir meno alla dignità ad al  decoro della associazione e non abbiano signifìcazione contraria alle leggi vigenti e ai poteri dello Stato; d) con gli eventuali proventi dei servizi prestati e dalle attività dalle gestioni speciali.

Articolo VIII

Il patrimonio della associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della associazione.

Articolo IX

Gli organi sociali della associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Consiglio dei Revisori.

 

Articolo X

L 'assemblea è costituita da tutti i soci di età non inferiore ad anni 18. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio
ammesso al voto può delegare, con delega scritta, un altro socio a votare per lui. Ogni socio non può ricevere più di una delega. L 'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi
sociali ed è ordinaria e straordinaria.

 

Articolo XI

L 'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione in sessione ordinaria entro il primo semestre di ogni anno e: a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; b) nomina l'ufficio elettorale; c) delibera su tutte le altre materie che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo XII

L'assemblea dei soci è convocata in sessione straordinaria: a) ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.
b) quando si debba provvedere a modifiche dello Statuto e dell'atto costituzionale. c) quando almeno 1/10 dei Soci, che abbiano versato la quota sociale dell'anno finanziario in corso, ne facciano pervenire domanda scritta e motivata al consiglio di amministrazione. d) quando il collegio dei revisori riscontrando anormalità
nel funzionamento amministrativo dell' Associazione, ne richieda la convocazione.

 

Articolo XIII

La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso esposto nella sede sociale e mediante manifesti affissi almeno cinque giorni prima di quello stabilito indicando chiaramentegli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

 

Articolo XIV

L' Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ed in loro assenza dal Consigliere più anziano di età. Quando l' Assemblea dovrà discutere e deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario dell' Associazione e sugli oggetti che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

 

Articolo XV

L ' Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le procure concorrono a formare il numero legale.
Per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo XVI

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 11 membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Direttore dei Servizi,un Direttore Sanitario, un Segretario, un Cassiere, cinqueConsiglieri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Articolo XVII

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla Assemblea. Il consiglio di Amministrazione provvede:

a) all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. b) promuove, quando occorre, la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo.c ) delibera i regolamenti.
d) assume e licenzia il personale impiegato e salariato.
e) nomina la Commissione di disciplina.
f) provvede alla ammissione dei Soci e sottopone all'esame
della assemblea la decadenza e radiazione dei soci.

Articolo XVIII

Il Consiglio di Amministrazione si aduna in sessione ordinaria entro la prima decade del mese, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se i Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento della metà più 1 dei suoi componenti ed il voto della maggioranza dei presenti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario. I membri che non intervengono a tre adunanze consecu-tive senza giustificato motivo, potranno essere dichiarati de caduti
per decisione del Consiglio stesso. I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Articolo XXIII

Quando la società si trovasse per deficienza di iscritti e per mancanza di mezzi nella impossibilità di funzionare si decreterà il suo scioglimento dai soci rimasti. Il materiale dovrà essere consegnato al Municipio che ne potrà fare uso con l'obbligo però di cederlo gratuitamente a quella Società od Associazione che venisse fondata a Lerici con scopi identici ed affini a quelli della Pubblica Assistenza. L 'attivo di Cassa
ed il ricavato della vendita del mobilio saranno devoluti a quella tra le opere di beneficenza locali che verrà designata
dai Soci ultimi rimasti.

Articolo XXIV

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Registrato a Sarzana 1'8/8/66 n. 868

GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA  ESTRATTO dal processo verbale della Seduta 6-12- 79

Presenti n. 10  DELIBERAZIONE N. 5825 Prot. 60934 OGGETTO: Riconoscimento di Ente Morale con personalità giuridica di Diritto Privato: Associazione di Pubblica Assistenza
"Croce Rosso-Bianca" di Lerici -Via Matteotti, 9.

LA GIUNTA REGIONALEVista l'istanza dell'11/9/1974 del Presidente della Associazione Pubblica Assistenza "Croce Rosso-Bianca" di Lerici -Via Matteotti, 9
richiedente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l'atto costitutivo datato 31/7/1966 rogato dal Notaro Dott. Paolo PUCCI iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, repertorio n. 41584/4489, dal quale si evince che l'associazione "Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca"
ha lo scopo di: intervenire negli infortuni, provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi, compiere gratuitamente tutte le opere atte a sollevare l'infermo, l'infortunato, il sofferente; (precedente dizione ora modificata Delibera Regionale n. 3179 del 7 giugno 1984) Visto 10 Statuto dell'Ente composto da 23 (ventitré) articoli,
allegato e parte integrante del presente atto, unitamente al surrichiamato atto notarile di costituzione; Ritenuta l'utilità della nuova Associazione per le esigenze assistenziali
cui la stessa è destinata; Visto l'art. 12 del codice civile; Visto l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge regionale 15 febbraio 1978, n. 13;
Su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali.

A voti unanimi

DELIBERA

di riconoscere alI' Associazione "Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca" con sede in Lerici (SP) -Via Matteotti, 9, la personalità giuridica di diritto privato. Di approvare l'allegato Statuto dell'Ente, composto di 23 articoli. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


Il Presidente MAGLIOTTO


Il Vice Presidente TEARDO


Il Direttore Servizi Giunta BADANO

 

Capitolo V

I Revisori

Articolo XIX

Il controllo della amministrazione della associazione è affidato ad un Collegio di 3 revisori eletti nella consultazione elettorale i quali eleggono tra di loro il Presidente essi dura-no in carica
due anni e possono essere rieleggibili. I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle delibe-razioni, gli atti giustificativi
delle spese la contabilità e pre-sentano la loro relazione con le conclusioni e proposte al Consiglio e alla Assemblea.
I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione
senza diritto a voto.

Capitolo VI
Disposizioni  Speciali

Articolo XX

I modi di nominare la pianta organica, i diritti e i doveri,
le attribuzioni e le mansioni del Personale sono fissati dalle
norme regolamentari.

Articolo XXI

Sono pure materia di disposizioni regolamentari il modo
di nomina delle Commissioni per mandati speciali; la disciplina
interna la assegnazione dei punti di merito e dei premi
per i servizi prestati da militi e soci e quant'altro sia opportuno
per il regolare andamento della Associazione e che
non forma oggetto di disposizioni statutarie.

Articolo XXII

La Società ha un proprio vessillo sul cui drappo è impresso
lo stemma sociale. Il distintivo sociale consiste in una
fascia di lana bianca portane al centro una croce ricamata ed
ai lati la sigla P. A.